ASD Polisportiva caravate

Lo statuto di ASD Polisportiva Caravate

In questa pagina puoi scorrere per leggere, in maniera trasparente, lo statuto della nostra associazione.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA E SCOPI

Art. 1) – Denominazione – Sede

  1. È costituita un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Caravate” con sede a Caravate (Varese).
  2. La variazione di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente Statuto, mentre la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell’assemblea straordinaria dei soci;
  3. Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni e sedi secondarie con il fine di amministrare al meglio le funzioni dell’Associazione e raggiungere gli scopi sociali.

Art. 2) – Oggetto e Scopo

  1. L’associazione ha per scopo:
    • la pratica, lo sviluppo e la diffusione dello sport nel settore dilettantistico, quale strumento pedagogico e fattore di formazione, di inclusione sociale e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del Paese e dello Sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla razza, al censo, alla religione, all’età o al sesso;
    • la costituzione di apposite sezioni sportive
    • l’organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell’attività sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;
    • l’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico affinché vengano istituiti e migliorati, nell’area sociale in cui opera, servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva;
    • l’opera di sensibilizzazione della comunità locale, con particolare riferimento al contesto comunale in cui l’Associazione ha sede (Caravate), alle tematiche sportive, attraverso lo svolgersi delle attività in maniera trasparente;
    • la costituzione di squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, con il fine di consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dal CONI, dalle Federazioni Nazionali Sportive (F.N.S.) e dagli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) cui deciderà di affiliarsi;
  2. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma precedente l’Associazione potrà:
    • svolgere l’attività didattica per l’avviamento alle discipline sportive nonché l’attività di aggiornamento e perfezionamento di tali discipline;
    • organizzare attività didattica come: scuole sportive, corsi di avviamento allo sport, di attività motorie e di mantenimento;
    • organizzare, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del C.O.N.I, delle Federazioni Nazionali Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di affiliarsi, gare, manifestazioni e tornei sportivi, eventi, nonché attività ricreative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
    • svolgere l’attività di gestione di Impianti e Centri Sportivi e Ricreativi propri o di terzi;
    • organizzare e svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, finalizzata ad un migliore utilizzo del tempo libero degli stessi ivi compresa, all’interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, nonché in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
    • esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, e con finalità di autofinanziamento, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3) – Caratteristiche e Principi dell’Associazione – Assenza di fine di lucro

  1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e disciplinato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;
  2. L’associazione è apolitica, apartitica, non si prefigge scopi di natura religiosa e non ha fine di lucro;
  3. Essa non discrimina a nessun titolo in base al genere, alla razza, alla religione, alle condizioni socio-economiche o a qualsiasi altro motivo e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni; 
  4. L’Associazione è retta dai seguenti principi:
    • Assenza dello scopo di lucro: è espressamente esclusa, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
    • Libertà di Associazione: L’associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che, accettando le finalità ed il metodo dell’associazione, chiedono di farne parte, allo scopo di partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative;
    • Democraticità della struttura: ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e ad uno solo, indipendentemente dalle quote sottoscritte o dai contributi versati in favore dell’associazione;
    • Sovranità dell’assemblea dei soci: le deliberazioni dell’assemblea dei soci, prese con le maggioranze ed in conformità con le regole previste dal presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, nonché Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell’Associazione, che dovranno uniformarsi ad esse; 
    • Durata del vincolo associativo: L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso in favore del socio in qualsiasi momento. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano;
    • Intrasferibilità della quota associativa: la qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che “mortis causa”.
    • Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: tutti i soci hanno pari diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo; tutti i soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo; 
    • Uniformità del rapporto associativo: la eventuale suddivisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’associazione; 
    • Obbligatorietà del Bilancio: l’associazione si impegna a redigere il bilancio di fine anno economico;
    • Elettività e temporaneità delle cariche associative: le cariche elettive sono temporanee; spetta all’assemblea dei soci la nomina degli organi associativi.
    • Volontariato dei soci: l’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo – in entrambi i casi da reperire con priorità fra i soci che prestano la propria opera con continuità in favore dell’associazione stessa – esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale; in tali casi, affinché detti importi non eccedano il limite che possa far presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili, i compensi erogati in favore dei soci e/o degli Organi Associativi non potranno essere superiori ai limiti previsti dalla normativa ONLUS; il Consiglio direttivo potrà inoltre stabilire, ove ne ricorrano i presupposti, l’erogazione di compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 32 L. 342/2000 e dall’art. 67 TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale; ai componenti degli organi associativi, così come agli associati che prestano la propria opera in favore dell’associazione, spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della funzione in favore dell’associazione.

Art. 4) – Durata – Anno sociale e Esercizio Amministrativo

  1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell’assemblea straordinaria degli associati;
  2. L’anno sociale ed il rapporto associativo decorrono dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo;
  3. L’esercizio amministrativo, contabile e fiscale, decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, periodo in relazione al quale dovrà fare riferimento il bilancio dell’associazione.

Art. 5) – Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi 

  1. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI n. 1273 del 15/07/2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione stessa delibererà di aderire, che costituiscono parte integrante del presente Statuto;
  2. L’associazione richiederà l’affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi al CONI, nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, per il tramite delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui deciderà di aderire;
  3. L’adesione alle Federazioni Nazionali Sportive potrà avvenire nell’ambito delle Sezioni dell’Associazione e, in ogni caso, l’adesione alla Federazione Italiana Tennis avverrà in ambito della Sezione Tennis;
  4. L’associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva;
  5. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO II: SOCI

Art. 6) – Norme per l’ammissione dei soci

  1. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto;
  2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo il diritto di recesso da parte del Socio; Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano;
  3. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Per i soci minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà;
  4. L’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di conoscere e di accettare il presente Statuto. Il Genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne;
  5. La qualifica di socio è validamente ed efficacemente conseguita sin dall’atto della presentazione della domanda di ammissione, ma dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva alla presentazione della richiesta. L’eventuale giudizio negativo da parte del Consiglio Direttivo in ordine all’accoglimento della domanda deve sempre essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci, la quale delibera in merito sentito il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

Art. 7) – Diritti dei soci

  1. Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e di fruire dei servizi della stessa, secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo o dall’apposito regolamento. In particolare è diritto di ogni socio frequentare la sede dell’associazione, gli impianti sportivi e/o ricreativi dalla stessa gestiti, il campo o la palestra di allenamento nei giorni e nelle ore stabilite dal Direttore Sportivo, o dal Consiglio Direttivo, che dovranno comunque dare priorità alle esigenze dei soci atleti;
  2. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione con diritto di voto alle Assemblee come previsto e disciplinato dal presente Statuto, nonché del diritto all’elettorato passivo, cioè del diritto ad essere eletti a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione, nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal presente Statuto. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto. Tuttavia tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
  3. Ogni socio potrà esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 8) – Doveri dei Soci

  1. I Soci devono tenere una corretta ed irreprensibile condotta morale, civile e sportiva sia nei confronti dell’associazione che degli altri soci della stessa, ed improntare tutti i rapporti secondo i principi della lealtà, dell’onestà, della correttezza, del rispetto e dell’educazione, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, dei suoi associati, e delle F.S.N. o degli E.P.S. a cui l’Associazione è affiliata;
  2. Costituiscono, in particolare, doveri dei soci:
    • accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali;
    • corrispondere le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo ed i contributi straordinari determinati dall’Assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.
    • cooperare attivamente alla formazione sportiva dei consumi ed al perseguimento degli scopi dell’associazione;
    • difendere il buon nome dell’associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi;
    • rispettare le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Sportivo e degli Allenatori;
    • rispettare le prescrizioni dei regolamenti di utilizzo degli impianti e delle strutture sportive e ricreative gestite dall’associazione.

Art. 9) – Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari

  1. La qualifica di socio si perde:
    • per recesso (dimissioni), da presentarsi per iscritto; tale recesso ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso, nel corso dei quali il socio recedente è comunque obbligato all’osservanza degli obblighi associativi e degli impegni assunti, salvo il caso di recesso motivato da giusta causa, il cui effetto è immediato;
    • per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione, rechi danno ad essa, rechi danno alle attività sportive di qualsiasi altro ente, società o associazione o non rispetti gli articoli del presente Statuto;
    • per morosità, a causa del ritardo superiore a tre mesi nel pagamento della quota associativa, con effetto decorrente dal primo giorno del mese successivo al trimestre di morosità;
    • per decesso del socio; in tal caso la quota associativa, per espressa previsione del presente statuto, non si trasferisce agli eredi;
    • per scioglimento dell’associazione.
  2. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati.
  3. L’esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria in caso di esclusione per morosità di cui al comma 1, lettera “c”.
  4. L’esclusione per radiazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. La notifica non è necessaria in caso di esclusione per morosità di cui al comma 1, lettera “c”.
  5. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione può adire il Collegio dei Probiviri ovvero, in sua assenza, il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio Stesso. Il provvedimento di radiazione deve in ogni caso essere ratificato dall’assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l’interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti.
  6. A carico dei Soci possono inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
    • l’ammonizione/diffida;
    • la sospensione a tempo determinato della frequenza della sede o degli impianti o dagli incarichi sociali.
    • L’ammenda, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità del comportamento del socio.
  7. I provvedimenti disciplinari presi a carico dei Soci debbono essere notificati per iscritto agli interessati. I nomi dei soci dimissionari o radiati verranno affissi all’Albo Sociale e vi rimarranno otto giorni. I provvedimenti disciplinari presi a carico dei soci atleti debbono essere sottoposti, per ratifica, alle Federazioni sportive competenti.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 10) – Organi Sociali

  1. Gli Organi attraverso i quali l’Associazione esplica le sue funzioni sono
    • L’Assemblea dei Soci;
    • Il Consiglio Direttivo;
    • Il Presidente;
    • Il Vice-Presidente vicario;
    • Il Segretario;
    • Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
    • Il Direttore Tecnico, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
    • Il Direttore Sportivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
    • Il Comitato Esecutivo, ove nominato dal Consiglio Direttivo;
    • Il Collegio dei Revisori dei conti ove nominato dall’Assemblea dei soci;
    • Il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall’Assemblea dei soci.
  2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11) – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione nonché organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
  2. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
  3. L’Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci maggiorenni aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l’Organo Sovrano dell’Associazione Stessa.
  4. L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  5. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, in relazione agli argomenti all’Ordine del Giorno.
  6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. In sede di Assemblea Ordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di cinque deleghe per ogni socio; in sede di Assemblea Straordinaria è ammesso il voto per delega nella misura di tre deleghe per ogni socio.
  7. La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede sociale e contestuale consegna ovvero comunicazione dello stesso agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca l’effettività del ricevimento dell’avviso; 
  8. L’Avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, e la data prevista per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
  9. L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’associazione ovvero in altro luogo nella provincia della sede idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 12) – Funzionamento dell’Assemblea

  1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza, o qualora si tratti di Assemblea per il rinnovo delle cariche, dal socio con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni;
  2. L’Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà altresì un segretario e due scrutatori scelti fra i soci presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche;
  3. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori utilizzando, all’uopo, un apposito libro. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione;
  4. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci più uno, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
  5. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, in proprio o per delega.

Art. 13) – Assemblea Ordinaria

  1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
  2. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l’Ordine del Giorno; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
  3. Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
    1. Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
    2. Eleggere ogni 5 (cinque) anni il Consiglio Direttivo e le altre Cariche Sociali;
    3. Approvare i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
    4. Approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno sociale trascorso;
    5. Approvare il Bilancio Consuntivo e la Relazione economica redatti dal Consiglio Direttivo;
    6. Approvare il Bilancio Preventivo;

Art. 14) – Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
    • Modificazioni dello Statuto Sociale;
    • Deliberazioni in ordine alla decadenza del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Associativi;
    • Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
  2. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Società, proponendo l’Ordine del Giorno; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Art. 15) – Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti esclusivamente fra i soci, vengono nominati dall’Assemblea, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
  2. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Nazionali Sportive o enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
  3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti con il limite minimo di 3 ed il limite massimo di 7. 
  4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo. 
  5. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito Verbale utilizzando, all’uopo, apposito libro. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
  6. I componenti del Consiglio Direttivo nominano nel loro ambito il Presidente e Il Vice Presidente Vicario. Possono nominare altresì il Segretario ed il Cassiere (tesoriere), che possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo.
  7. In caso di morte, decadenza o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti da chi, nell’ultima Assemblea, ed in ordine di voti, ha seguito gli eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. 
  8. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. 
  9. Verificandosi il caso di cui al punto precedente, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto
  10. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta a bimestre, su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei Consiglieri.
  11. I Consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono decaduti dalla carica e saranno sostituiti a norma dell’articolo precedente.
  12. Ai Consiglieri può essere erogato il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico nonché, verificandone i presupposti, l’attribuzione delle indennità e dei premi per lo svolgimento dell’attività sportiva-dilettantistica nei limiti del primo scaglione previsto dall’art. 32 L. 342/2000 e dall’art. 67 TUIR e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale. In ogni caso i compensi erogati in favore dei componenti l’Organo Amministrativo non potranno essere superiori ai limiti previsti dalla normativa ONLUS.

Art. 16) – Funzioni del Consiglio Direttivo:

  1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea dei soci. Allo stesso competono, in particolare:
    1. Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimenti degli scopi associativi;
    2. Le decisioni inerenti le spese, ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c.to capitale, per la gestione dell’associazione;
    3. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente, e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;
    4. La determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza e di utilizzo, da parte dei soci, delle attività e degli impianti dell’associazione;
    5. L’istituzione, qualora lo ritenga utile alla gestione sociale, di speciali quote di abbonamento ai non soci per l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’ammissione alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
    6. L’istituzione dei Regolamenti Interni e delle norme, comportamentali e finanziarie, per l’uso degli impianti sportivi e della sede sociale e per i servizi resi agli associati;
    7. L’istituzione e lo scioglimento delle Sezioni dell’Associazione;
    8. L’istituzione di sedi operative;
    9. L’esame delle domande di ammissione o dimissione dei soci e le deliberazioni in ordine alle stesse;
    10. L’adozione di provvedimenti disciplinari;
    11. La predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    12. La redazione del bilancio consuntivo, nonché della relazione morale e sportiva, da sottoporre all’approvazione all’Assemblea;
    13. La tenuta dei libri contabili e sociali;
    14. La facoltà di nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ed eventualmente anche al di fuori del Consiglio Direttivo dei delegati per lo svolgimento di particolari funzioni gestionali e/o sportive, quali, a titolo esemplificativo, il Direttore Tecnico o il Direttore Sportivo, che, se non consiglieri, possono partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo
    15. L’approvazione del programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell’Associazione;
    16. La convocazione delle Assemblee dei soci;
    17. Le deliberazioni in merito a tutte le questioni che interessano l’associazione ed i soci Soci non attribuite dallo Statuto ad altri Organi Sociali.

Art. 17) – Presidente e Vice-Presidente

  1. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
  2. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e può, sentito il Consiglio Direttivo:
    1. Conferire e revocare Procure Speciali;
    2. Nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati, stipulare contratti di lavoro e di collaborazione, emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
  3. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circe l’attività compiuta, l’Ordinaria Amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
  5. Il Vice-Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. 

Art. 18) – Responsabilità

  1. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili in solido del buon andamento finanziario dell’Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate in bilancio o non approvate dall’Assemblea.
  2. Per le obbligazioni sociali previste nel preventivo economico approvato dall’Assemblea rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed i Soci, con esclusione dei soci atleti.

Art. 19) – Segretario e Tesoriere

  1. Il Segretario fornisce indicazioni per l’esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale funzionamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale, con particolare riferimento alle pratiche relative ai rapporti con le Federazioni sportive, i Comitati Regionali, ai tesseramenti degli atleti, etc.
  2. Il Tesoriere, o Cassiere, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei conti sociali e dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle attività dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.
  3. Il Segretario ed il Tesoriere possono essere nominati anche fra i non soci.
  4. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere affidate alla stessa persona; qualora le funzioni siano affidate a persone diverse deve intendersi che l’uno sia supplente dell’altro, in caso di impedimento e/o assenza.

Art. 20) – Direttori Tecnici

  1. Il Consiglio Direttivo può nominare, se ritenuto opportuno, un Direttore Tecnico per ogni Sezione (c.d. Direttore Tecnici di Sezione) dell’Associazione oppure un Direttore Tecnico Generale;
  2. I Direttori Tecnici di Sezione, se nominati, adempiono ai seguenti compiti, nelle relative Sezioni:
    • provvedere alla preparazione tecnica e morale degli atleti nella relativa disciplina;
    • stabilire, in accordo con il Consiglio o, se nominato, con il Comitato Esecutivo, gli orari di allenamento della disciplina della corrispondente Sezione;
    • collaborare per la risoluzione dei problemi della disciplina di Sezione con i tecnici ed i responsabili di settore;
    • coordinare, in accordo con i responsabili tecnici di settore ed il Direttore Sportivo, i criteri di allenamento della disciplina di Sezione;
    • proporre al Consiglio Direttivo il programma delle gare a cui partecipare e le manifestazioni da organizzare della disciplina di Sezione;
    • adempiere ad altre attività concordate con il Consiglio direttivo in fase elettiva. 
  3. I Direttori Tecnici di Sezioni potranno essere nominati nel numero massimo di 1 coordinatore per disciplina; 
  4. Il Direttore Tecnico Generale, se nominato, adempie ai seguenti compiti in ogni Sezione:
    • provvedere alla preparazione tecnica e morale degli atleti nella relativa disciplina;
    • stabilire, in accordo con il Consiglio o, se nominato, con il Comitato Esecutivo, gli orari di allenamento;
    • collaborare per la risoluzione dei problemi di tutte le discipline con i tecnici ed i responsabili di settore;
    • coordinare, in accordo con i responsabili tecnici di settore ed il Direttore Sportivo, i criteri di allenamento;
    • proporre al Consiglio Direttivo il programma delle gare a cui partecipare e le manifestazioni da organizzare;
    • adempiere ad altre attività concordate con il Consiglio direttivo in fase elettiva.

Art. 21) – Direttore Sportivo

  1. Il Direttore Sportivo nominato, se ritenuto opportuno od utile dal Consiglio Direttivo, su delega di quest’ultimo, viene incaricato:
    • a curare i contatti con Enti, Società, Privati, Stampa etc.;
    • a sovrintendere alle manifestazioni organizzate dall’associazione;
    • a collaborare con il Direttore Tecnico per l’espletamento delle sue competenze;
    • a curare per conto della società i rapporti, anche di natura finanziaria, con atleti e tecnici;
    • a curare i contatti con potenziali finanziatori e sponsor;
    • ad espletare incarichi particolari affidatigli dalla Presidenza;
    • adempiere ad altre attività concordate con il Consiglio direttivo in fase elettiva.

Art. 22) – Comitato Esecutivo

  1. Il Comitato Esecutivo, se costituito, è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. Esso si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione per le quali il Presidente ritiene non necessaria la convocazione del Consiglio Direttivo, e potrà avvalersi della collaborazione di Soci volontari in funzione di specifici incarichi.

Art. 23) – Collegio dei Revisori dei conti 

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dall’assemblea in quanto ritenuto utile e/o opportuno, è formato da tre componenti, eletti dall’assemblea dei Soci; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo:
  2. I Revisori dei Conti esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e, qualora rilevino irregolarità amministrative, debbono comunicarle per iscritto al Presidente della Società per i necessari provvedimenti. 

TITOLO IV: ENTRATE – PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

Art. 24) – Entrate dell’Associazione

  1. Le entrate dell’associazione sono costituite:
    • dalle quote associative, nonché da eventuali donazioni dei soci;
    • dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati per i soci o terzi;
    • dalle eventuali elargizioni e contributi erogati da soci o terzi;
    • dagli eventuali contributi del C.O.N.I., delle Federazioni Nazionali Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
    • dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione delle manifestazioni sportive agonistiche o ricreative;
    • dal saldo positivo dell’eventuale gestione di impianti sportivi, bar o punti di ristoro;
    • dall’utile delle eventuali iniziative commerciali intraprese per il finanziamento dell’attività sportiva, compresi eventuali contratti di sponsorizzazione e pubblicità approvati dal Consiglio Direttivo.
    • da attività di sponsorizzazione promosse da aziende terze;
    • da tutte le entrate che possano concorrere ad incrementare i fondi associativi in relazione all’attività sportiva.

Art. 25) – Patrimonio 

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
    • dalle entrate indicate nell’articolo precedente;
    • dagli impianti sportivi di proprietà dell’associazione;
    • dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
    • dal materiale sportivo, attrezzi, indumenti;
    • dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a Riserva;
    • da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all’Associazione;
    • dalle Donazioni, Lasciti e Successioni.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione il Patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe, ovvero a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva, ovvero ad altre finalità di tipo sportivo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. E’ in ogni caso tassativamente esclusa, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, qualsiasi distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di beni, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di Capitale.

Art. 26) – Esercizio Finanziario e Bilancio

  1. L’esercizio Finanziario dell’Associazione comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dal termine dell’esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria il Bilancio Consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell’esercizio finanziario precedente ed un Bilancio di Previsione contenente un preventivo delle spese necessarie per far funzionare l’Associazione. Qualora tale Bilancio presenti delle Passività l’Assemblea delibera l’ammontare del Contributo Straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.
  3. In caso di residui attivi di gestione gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
  4. I Bilanci debbono restare depositati nella sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente
  5. Il Bilancio consuntivo approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta al Segretario con preavviso di tre giorni. 

Art. 27) – Gestione della Tesoreria

  1. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione saranno depositati in un conto corrente presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo. Tale conto corrente sarà movimentato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI – SEZIONI – INCOMPATIBILITÀ

Art. 28) – Assegnazione degli Incarichi

  1. Per l’organizzazione dell’Attività dell’Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di socio. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente ai soci un ruolo attivo negli incarichi connessi con l’attività associativa, finalizzata, tra l’altro, al contenimento delle spese.
  2. Il Presidente ed Il Consiglio Direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura, nonché l’eventuale remunerazione.

Art. 29) – Incompatibilità

  1. La funzione di membro del Consiglio Direttivo non è compatibile con l’attribuzione di analoga carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle stesse discipline, solo dopo votazione a maggioranza.

Art. 30) – Sezioni

  1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite Sezioni, incaricate di provvedere a specifiche attività dell’Associazione. 
  2. Ogni Sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci.
  3. Le Sezioni hanno il fine di consentire una migliore amministrazione dell’Associazione e di migliorare l’espletamento della attività per raggiungere gli scopi sociali. 
  4. L’Associazione si costituisce con una Sezione dedicata alla messa in atto delle funzioni dedicate allo sport del Tennis. Tale sezione, denominata “Sezione tennis” ha i seguenti obblighi:
    • l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIT;
    • l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della FIT, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonché la normativa del CONI;
    • l’obbligo di tesserare tutti i Soci della Sezione alla F.I.T.;
    • l’obbligo di osservare il vincolo di giustizia federale;
    • l’adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT;
    • l’obbligo per i componenti del direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati.

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI

Art. 31) – Libri sociali

  1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
    • il libro Soci;
    • il libro verbali delle Assemblee;
    • il libro verbali del Consiglio Direttivo;
    • Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.
  2. I libri sociali possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili e devono essere conservati nella sede sociale, della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
  3. I libri dell’Associazione possono essere visionati da qualsiasi socio che ne faccia richiesta; eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Art. 32) – Collegio Arbitrale

  1. I Soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra essi soci o nei confronti dell’Associazione. Di conseguenza Essi si impegnano a devolvere tali divergenze ad un Collegio Arbitrale, amichevole compositore, costituito secondo le regole previste dalle Federazioni sportive o dagli Enti di Promozione Sportiva competenti;
  2. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni delle Federazioni sportive competenti, ovvero le Federazioni stesse non abbiano regolamentato la conciliazione arbitrale, il Collegio sarà composto di tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del tribunale della Circoscrizione in cui ha sede l’Associazione su istanza dell’arbitro più diligente;
  3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata da inviarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro 15 giorni e con le stesse modalità, nominare l’arbitro dalla stessa designato.
  4. Il Collegio Arbitrale giudicherà ex bono et aequo, in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressione delegata della loro volontà. Sede dell’arbitrato sarà, salvo diverse previsioni federali, il comune in cui ha sede la società.
  5. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) – Modalità e cause di scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% dei presenti all’Assemblea.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione potrà avvenire “ipso jure” per:
    • Perdita della qualifica da parte di tutti i soci ovvero rinuncia alla stessa;
    • mancata ricostituzione degli organi sociali a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

Art. 34) – Modalità di liquidazione

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: L’Assemblea o, subordinatamente, il Presidente uscente, o, ancora in subordine, l’ultimo socio ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti nomina un Liquidatore del patrimonio dell’Associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art.25.

Art. 35) – Regolamento

  1. Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall’eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.

Art. 36) – Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute nonché, in quanto applicabili, i regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive/Enti di Promozione Sportiva competenti.